| Skill Games: circolare attuativa che disciplina i giochi di abilità a distanza |
| venerd́ 13 giugno 2008 | |
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Con la
presente vengono fornite le indicazioni ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, di cui
all’articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 2007 (decreto, nel
seguito), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2007, n. 256, e
disponibile sul sito dell’Amministrazione www.aams.it.
2.
Soggetti ammessi
La
richiesta di autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità a distanza con
vincita in denaro è inoltrata dai soggetti assegnatari di concessione per la
raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispongono del
diritto di attivazione della rete di gioco sportivo o ippico a distanza, e che
abbiano effettuato con esito positivo le verifiche tecnico-funzionali previste
dalle convenzioni di concessione.
3.
Procedura di autorizzazione
Per
ottenere l’autorizzazione, il concessionario in possesso dei requisiti di cui
al paragrafo 2, deve presentare apposita istanza di:
-
autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità, corredata dal progetto di
piattaforma di gioco;
-
autorizzazione per ciascun gioco di abilità che intende esercitare, corredata
dal relativo progetto.
3.1
Autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità - piattaforma di gioco
3.1.1.
Istanza di autorizzazione
L’istanza
è compilata utilizzando un’apposita funzione disponibile nell’area riservata
del sito www.aams.it, seguendo le istruzioni operative presenti nella sezione
“giochi di abilità” del medesimo sito.
Al
termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente la
stampa dell’istanza che deve essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa ad
AAMS – Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a
quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore - Via della Luce 34-A/bis 00153
Roma – corredata dalla seguente documentazione:
- progetto
della piattaforma, previsto all’articolo 2 del decreto;
-
credenziali provvisorie per consentire ad AAMS l’accesso remoto ai dati delle
sessioni di gioco, così come previsto dall’articolo 15, comma 2 del decreto.
Il
concessionario ha facoltà di allegare, in copia autentica, eventuali brevetti
registrati e certificazioni acquisite per la piattaforma (o componenti della
stessa) di cui richiede l’autorizzazione.
Le linee
guida per la predisposizione del progetto della piattaforma di gioco sono
riportate nell’allegato A della presente circolare.
In
particolare, il progetto da inoltrare ad AAMS deve illustrare, con adeguato
dettaglio, la conformità della piattaforma di gioco a quanto previsto
all’articolo 3 del decreto, nonché le misure tecniche per la geolocalizzazione
1 degli indirizzi IP dei singoli consumatori, al fine di impedire che i
medesimi, ove operanti sul territorio italiano, accedano a siti internet
gestiti dal soggetto titolare della concessione al di fuori dei limiti allo
stesso consentiti in virtù dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati da
AAMS.
I
concessionari che aderiscono ad un circuito di gioco, di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera c) del decreto, sono tenuti a presentare una specifica istanza
di autorizzazione. Più precisamente:
- uno dei
concessionari che intendono aderire al circuito, presenta l’istanza con le
modalità già descritte nel presente paragrafo;
- AAMS,
al termine della verifiche di cui al paragrafo 5, rilascia l’autorizzazione che
indicherà il codice che identifica il circuito;
- il
concessionario che ha ottenuto l’autorizzazione comunica tale codice agli altri
concessionari aderenti, ciascuno dei quali presenterà ad AAMS la propria
istanza di autorizzazione con le medesime modalità sopra descritte.
Nel caso
in cui il concessionario utilizzi la medesima piattaforma di gioco per entrambe
le forme di attività (piattaforma indipendente e circuito), la piattaforma deve
essere autorizzata sia per l’una che per l’altra attività. A tal fine, il
concessionario è tenuto a presentare distinte istanze di autorizzazione.
L’autorizzazione
dovrà essere richiesta, anche in tempi successivi, quando il concessionario:
- intende
utilizzare una ulteriore piattaforma che si affianca / sostituisce quella in
precedenza autorizzata;
1 Misure
tecniche per la geolocalizzazione: sistemi informatici di rilevamento che,
attraverso il confronto dell’indirizzo IP del soggetto richiedente l’accesso
con gli indirizzi IP archiviati in banche dati continuamente aggiornate,
consentono l’individuazione della provenienza geografica dei tentativi di
accesso ad un determinato sito internet.
-
modifica la piattaforma in precedenza autorizzata.
L’introduzione
di modifiche di carattere non rilevante non comporta necessariamente la
preventiva autorizzazione di AAMS. Il concessionario, in tal caso, è tenuto
comunque a comunicare ad AAMS le modifiche che intende apportare alla
piattaforma in modo da consentire il controllo delle variazioni rispetto
all’originale progetto.
3.1.2.
Collegamento al sistema centralizzato di AAMS
Il
concessionario può realizzare il collegamento tra la piattaforma di gioco ed il
sistema centralizzato di AAMS per il tramite dei sistemi dei soggetti di cui
all’articolo 2 del decreto 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2008, n.
129 (Protocolli di comunicazione da adottarsi da parte dei concessionari per
l’esercizio dei giochi di abilità a distanza).
Nell’istanza
di autorizzazione, pertanto, il concessionario deve indicare, in alternativa,
se intende:
-
svolgere in proprio la funzione di fornitore del servizio di connettività (FSC
nel seguito);
-
avvalersi di un altro soggetto come FSC, già autorizzato da AAMS;
-
svolgere la funzione di FSC in proprio e per conto di altri concessionari.
Il
concessionario può avvalersi di diversi FSC per differenti piattaforme per le
quali è autorizzato.
3.2
Autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità – progetto di gioco.
3.2.1
Istanza di autorizzazione
L’istanza
è compilata utilizzando un’apposita funzione disponibile nell’area riservata
del sito www.aams.it, seguendo le istruzioni operative presenti nella sezione
“giochi di abilità” del medesimo sito.
Al
termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente la
stampa dell’istanza che deve essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa ad
AAMS – Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a
quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore - Via della Luce 34-A/bis 00153
Roma – corredata dalla documentazione e dai relativi allegati di cui agli
articoli 13 e 14 del decreto.
Le linee
guida per la predisposizione del progetto di gioco sono riportate nell’allegato
B della presente circolare.
L’introduzione
di modifiche, apportate al gioco autorizzato dettate da esigenze di carattere
commerciale, non comporta necessariamente la preventiva autorizzazione di AAMS.
Il
concessionario è tenuto comunque a comunicare ad AAMS le modifiche che intende
apportare al singolo gioco in modo da consentire il controllo delle variazioni
rispetto all’originale progetto.
AAMS si
riserva la facoltà di verificare la conformità del gioco, rilasciando una
eventuale nuova autorizzazione.
3.2.2.
Precisazioni sullo svolgimento del gioco
Il prezzo
del diritto di partecipazione può assumere valori compresi tra gli importi
multipli di € 0,50, fino all’importo massimo di € 100,00. E’ ammessa la
possibilità riacquistare più volte un diritto di partecipazione (rebuy o
add-on), fermo restando che la somma dei diritti di partecipazione
complessivamente acquistati non può, in ogni caso, superare 100,00 €.
Il
concessionario può ritenere opportuno adottare, in relazione allo specifico
gioco, diversi livelli di abilità per la partecipazione al gioco o prevedere
che le sessioni possano svolgersi esclusivamente tra giocatori classificati
come appartenenti al medesimo livello.
Sono
consentite la istituzione di Jackpot, vale a dire importi aggiuntivi al
montepremi, nonché la destinazione a montepremi di una somma minima garantita;
in quest’ultimo caso, qualora la quota parte della raccolta stabilita come
montepremi sia inferiore alla somma minima garantita, il montepremi deve essere
integrato dal concessionario con proprie risorse. Non sono consentiti accantonamenti
di quote percentuali di montepremi maturati nelle sessioni di gioco.
3.3 Conti
di gioco
Per la
gestione dei conti di gioco, si applicano le disposizioni del decreto del
Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 24 marzo 2006.
Il
concessionario che utilizza un proprio sistema di gestione dei conti di gioco,
è tenuto a presentare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a quota
fissa e scommesse ippiche a totalizzatore- Via della luce 34-A/bis 00153 Roma),
lo schema di contratto per l’approvazione prevista, qualora non abbia
provveduto in precedenza.
Nel caso
in cui il concessionario si avvalga di un titolare del sistema dei conti di
gioco, di cui al decreto del 21 marzo 2006, il collegamento tra il sistema del
concessionario e quello del titolare di sistema deve garantire:
- la
corretta autenticazione del consumatore, titolare del conto di gioco;
- la
protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei
dati scambiati tra i due sistemi;
- il
corretto funzionamento degli apparati di frontiera per la connessione
telematica tra i due sistemi.
Il
concessionario, inoltre, deve garantire:
- Il corretto
funzionamento degli apparati di frontiera per la connessione ai canali
telematici o telefonici utilizzati dai consumatori per la partecipazione al
gioco;
-
L’accettazione delle giocate esclusivamente se autorizzate dal titolare del
sistema dei conti di gioco; a tal fine:
il concessionario comunica al
titolare di sistema la richiesta effettuata dal consumatore;
il titolare di sistema verifica
la sussistenza delle condizioni per l’accettazione della giocata, comunicando
l’esito al concessionario.
- La
corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema dell’acquisto del
diritto di partecipazione; a tal fine il concessionario:
comunica ad AAMS la richiesta di
acquisto del diritto ed ottiene da AAMS l’attribuzione del codice univoco2;
invia al titolare di sistema la
conferma dell’acquisto ed il relativo codice univoco.
- La
corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema dell’assegnazione
della vincita; a tal fine il concessionario invia la disposizione di accredito
della vincita al titolare di sistema, che conferma l’avvenuto accredito;
3.4.
Soggetti che partecipano alla singola sessione di gioco
Partecipano
al gioco, nella fase di sperimentazione dei giochi di abilità a distanza, di
cui al decreto direttoriale 2008/14132 del 17 aprile 2008, i titolari di conto
di gioco aperto presso il concessionario ovvero presso il titolare di sistema.
Nel caso
di gioco offerto tramite circuito di gioco, la piattaforma deve garantire,
inoltre, la partecipazione dei titolari di conto di gioco aperto presso i
concessionari aderenti al circuito stesso ovvero presso gli eventuali “titolari
di sistema” di cui ciascuno di essi si avvale.
4. Flussi
informativi e protocollo di comunicazione con il sistema centralizzato di AAMS
Il collegamento
tra il sistema di elaborazione del concessionario e il sistema centralizzato di
AAMS deve consentire lo scambio delle informazioni in tempo reale, secondo
quanto prevede il protocollo di comunicazione approvato con decreto
2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008.
La
piattaforma di gioco deve garantire la comunicazione al sistema centralizzato
di AAMS3 delle seguenti informazioni:
-
apertura di una sessione di gioco;
- piano
dei premi;
-
acquisto dei diritti di partecipazione;
-
chiusura della sessione di gioco;
2 Il
codice univoco è il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema
centralizzato di AAMS all’atto della convalida.
3 Nel
protocollo di comunicazione il sistema centralizzato di AAMS è definito come
Sistema di convalida dei diritti di partecipazione
- lista
dei vincitori;
- dati
relativi all’accredito delle vincite ovvero dei rimborsi, contestualmente
all’assegnazione delle vincite o dei rimborsi stessi, secondo quanto previsto
dal decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006.
I flussi
di comunicazione con il sistema centralizzato di AAMS e le relative sequenze di
messaggi sono dettagliati nel protocollo di comunicazione.
Tenuto
presente che il suddetto protocollo prevede un messaggio di apertura della sessione
di gioco, che deve essere scambiato tra concessionario e sistema centralizzato
di AAMS prima della trasmissione dei messaggi riguardanti i diritti di
partecipazione acquistati dai consumatori, sono previste due distinte modalità
per la gestione dei flussi informativi:
-
Modalità 1
I
messaggi di apertura della sessione e di acquisto dei diritti di partecipazione
sono trasmessi in stretta sequenza, nella fase immediatamente precedente
l’avvio effettivo del gioco;
-
Modalità 2
Viene
trasmesso inizialmente il messaggio di apertura della sessione di gioco. Le
richieste di acquisto dei diritti di partecipazione vengono trasmesse
contestualmente all’iscrizione al torneo/solitario da parte del consumatore,
nel periodo che intercorre tra l’invio del messaggio di apertura della sessione
e l’avvio effettivo del gioco. Nella fase immediatamente precedente l’avvio
effettivo del gioco, il concessionario è tenuto a inviare un messaggio di
convalida della sessione.
In merito
ai suddetti flussi, si precisa, inoltre, che:
- A
fronte della trasmissione della richiesta di acquisto del diritto di
partecipazione, il sistema centralizzato di AAMS restituisce in risposta il
codice univoco che convalida il diritto di partecipazione alla sessione di
gioco; tale codice deve essere reso visibile al consumatore, così come previsto
dall’articolo 8 del decreto, secondo modalità operative descritte dal
concessionario nel progetto di piattaforma.
- Per i
flussi in Modalità 2 la richiesta del diritto di partecipazione da parte del
consumatore è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto, una
volta che sia stato inviato dal sistema del concessionario al sistema
centralizzato di AAMS il messaggio di convalida della sessione di gioco.
- I dati
relativi alla lista dei vincitori devono essere trasmessi al sistema
centralizzato di AAMS per tutti i partecipanti alla sessione entro un termine
massimo dalla chiusura della sessione; tale termine è proposto dal
concessionario nel progetto di piattaforma ed approvato da AAMS. Nel caso di
giochi offerti tramite circuito di gioco, è obbligo del concessionario che ha
comunicato l’apertura della la sessione di gioco comunicare la suddetta lista
ai concessionari aderenti al circuito stesso.
Al fine
di garantire l’autenticità e l’integrità della comunicazione, infine, tutti i
messaggi sono corredati di firma elettronica. Le specifiche per la generazione
e la conservazione dei certificati da utilizzare saranno consegnate al momento
dell’autorizzazione.
5.
Verifiche
5.1
Verifiche di conformità del progetto della piattaforma
L’autorizzazione
all’esercizio dei giochi di abilità è subordinata all’esito positivo delle
seguenti verifiche:
-
Verifica della conformità della documentazione prodotta, rispetto a quanto
previsto nelle linee guida di cui all’allegato A e del progetto della
piattaforma di gioco ai requisiti previsti nell’ articolo 3 del decreto;
- Prove
tecniche di colloquio del sistema del concessionario con il sistema
centralizzato di AAMS, ai fini della verifica della conformità di tale
colloquio al protocollo di comunicazione di cui al decreto
2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008;
- Prove
delle funzionalità che il concessionario è tenuto a rendere disponibili ad AAMS
ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto, utilizzando le credenziali
provvisorie di cui al paragrafo 3.1.1.
5.2.
Verifica di conformità del progetto di gioco
L’autorizzazione
all’esercizio di ciascun gioco di abilità è subordinata all’esito positivo
delle seguenti verifiche:
-
Verifica della conformità della documentazione prodotta, rispetto a quanto
previsto nelle linee guida di cui all’allegato B e del progetto di gioco ai
requisiti previsti negli articolo 13 e 14 del decreto;
-
verifica della conformità del gioco al citato decreto, utilizzando gli
strumenti di simulazione messi a disposizione dal concessionario.
5.3.
Verifica tecnico-funzionale
Successivamente
alla conclusione con esito positivo delle verifiche di cui ai paragrafi 5.1. e
5.2., per almeno un progetto di gioco, AAMS verifica il colloquio del sistema
di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato di AAMS,
rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS di cui al decreto
direttoriale 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3 del decreto.
Per
essere effettuare la verifica tecnico-funzionale, il concessionario è tenuto a
fornire ad AAMS le credenziali di accesso e tutti gli strumenti idonei a
consentire l’interazione con la piattaforma, effettuando una o più sessioni di
gioco.
AAMS si
riserva di ripetere il collaudo in presenza di modifiche significative alla
piattaforma di gioco.
6.
Autorizzazioni all’esercizio del gioco
A seguito
dell’esito positivo della verifica tecnico funzionale, di cui al paragrafo 5.3,
AAMS rilascia le autorizzazioni, cui sono allegate le istruzioni operative ed
ogni strumento idoneo a garantire il colloquio con il sistema centralizzato di
AAMS.
7.
Determinazione dell’imposta
La base
imponibile sulla quale si determina l’imposta, da versare nei termini e con le
modalità di cui all’articolo 4 del Decreto del presidente della Repubblica
dell’ 8 marzo 2002, n. 66, è costituita dai diritti di partecipazione, di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto, acquistati giornalmente dai
titolari di conto di gioco.
L’imposta,
nella misura del 3%, è applicata alla base imponibile costituita dai diritti di
partecipazione contabilizzati da sistema centralizzato di AAMS:
- per i
flussi in modalità 1, al momento dell’accettazione del messaggio di acquisto
del diritto di partecipazione da parte del suddetto sistema, con l’
attribuzione del relativo codice di convalida;
- per i
flussi in modalità 2, al momento dell’accettazione del messaggio di convalida
della sessione da parte del suddetto sistema.
Il
concessionario obbligato al versamento dell’imposta è quello indicato nel campo
“concessionario trasmittente” (campo 1 dell’header) del protocollo di
comunicazione.
Nell’area
riservata del sito www.aams.it, AAMS rende disponibili i prospetti che
riportano il numero complessivo di diritti di partecipazione contabilizzati
giornalmente, la base imponibile e la relativa imposta. I codici tributo da utilizzare per eseguire il versamento sono indicati nel medesimo sito www.aams.it. (fonte Jamma)
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