Skill Games: circolare attuativa che disciplina i giochi di abilità a distanza
venerd́ 13 giugno 2008

backgammon3.jpgSoggetti ammessi alla raccolta del gioco telematico, procedure di autorizzazione, collegamento al sistema centralizzato di Aams. C'è proprio tutto nel decreto attuativo al provvedimento che regolamenta i giochi a distanza con vincita in denaro. Il decreto è stato pubblicato oggi sul sito dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. OGGETTO: Disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2007
1. Premessa

Con la presente vengono fornite le indicazioni ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 2007 (decreto, nel seguito), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2007, n. 256, e disponibile sul sito dell’Amministrazione www.aams.it.

2. Soggetti ammessi

La richiesta di autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro è inoltrata dai soggetti assegnatari di concessione per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispongono del diritto di attivazione della rete di gioco sportivo o ippico a distanza, e che abbiano effettuato con esito positivo le verifiche tecnico-funzionali previste dalle convenzioni di concessione.

3. Procedura di autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione, il concessionario in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, deve presentare apposita istanza di:

- autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità, corredata dal progetto di piattaforma di gioco;

- autorizzazione per ciascun gioco di abilità che intende esercitare, corredata dal relativo progetto.

 

3.1 Autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità - piattaforma di gioco

3.1.1. Istanza di autorizzazione

L’istanza è compilata utilizzando un’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito www.aams.it, seguendo le istruzioni operative presenti nella sezione “giochi di abilità” del medesimo sito.

Al termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente la stampa dell’istanza che deve essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa ad AAMS – Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore - Via della Luce 34-A/bis 00153 Roma – corredata dalla seguente documentazione:

- progetto della piattaforma, previsto all’articolo 2 del decreto;

- credenziali provvisorie per consentire ad AAMS l’accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco, così come previsto dall’articolo 15, comma 2 del decreto.

 

Il concessionario ha facoltà di allegare, in copia autentica, eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite per la piattaforma (o componenti della stessa) di cui richiede l’autorizzazione.

Le linee guida per la predisposizione del progetto della piattaforma di gioco sono riportate nell’allegato A della presente circolare.

In particolare, il progetto da inoltrare ad AAMS deve illustrare, con adeguato dettaglio, la conformità della piattaforma di gioco a quanto previsto all’articolo 3 del decreto, nonché le misure tecniche per la geolocalizzazione 1 degli indirizzi IP dei singoli consumatori, al fine di impedire che i medesimi, ove operanti sul territorio italiano, accedano a siti internet gestiti dal soggetto titolare della concessione al di fuori dei limiti allo stesso consentiti in virtù dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati da AAMS.

I concessionari che aderiscono ad un circuito di gioco, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto, sono tenuti a presentare una specifica istanza di autorizzazione. Più precisamente:

- uno dei concessionari che intendono aderire al circuito, presenta l’istanza con le modalità già descritte nel presente paragrafo;

- AAMS, al termine della verifiche di cui al paragrafo 5, rilascia l’autorizzazione che indicherà il codice che identifica il circuito;

- il concessionario che ha ottenuto l’autorizzazione comunica tale codice agli altri concessionari aderenti, ciascuno dei quali presenterà ad AAMS la propria istanza di autorizzazione con le medesime modalità sopra descritte.

 

Nel caso in cui il concessionario utilizzi la medesima piattaforma di gioco per entrambe le forme di attività (piattaforma indipendente e circuito), la piattaforma deve essere autorizzata sia per l’una che per l’altra attività. A tal fine, il concessionario è tenuto a presentare distinte istanze di autorizzazione.

L’autorizzazione dovrà essere richiesta, anche in tempi successivi, quando il concessionario:

- intende utilizzare una ulteriore piattaforma che si affianca / sostituisce quella in precedenza autorizzata;

 

1 Misure tecniche per la geolocalizzazione: sistemi informatici di rilevamento che, attraverso il confronto dell’indirizzo IP del soggetto richiedente l’accesso con gli indirizzi IP archiviati in banche dati continuamente aggiornate, consentono l’individuazione della provenienza geografica dei tentativi di accesso ad un determinato sito internet.

 

- modifica la piattaforma in precedenza autorizzata.

 

L’introduzione di modifiche di carattere non rilevante non comporta necessariamente la preventiva autorizzazione di AAMS. Il concessionario, in tal caso, è tenuto comunque a comunicare ad AAMS le modifiche che intende apportare alla piattaforma in modo da consentire il controllo delle variazioni rispetto all’originale progetto.

3.1.2. Collegamento al sistema centralizzato di AAMS

Il concessionario può realizzare il collegamento tra la piattaforma di gioco ed il sistema centralizzato di AAMS per il tramite dei sistemi dei soggetti di cui all’articolo 2 del decreto 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2008, n. 129 (Protocolli di comunicazione da adottarsi da parte dei concessionari per l’esercizio dei giochi di abilità a distanza).

Nell’istanza di autorizzazione, pertanto, il concessionario deve indicare, in alternativa, se intende:

- svolgere in proprio la funzione di fornitore del servizio di connettività (FSC nel seguito);

- avvalersi di un altro soggetto come FSC, già autorizzato da AAMS;

- svolgere la funzione di FSC in proprio e per conto di altri concessionari.

 

Il concessionario può avvalersi di diversi FSC per differenti piattaforme per le quali è autorizzato.

 

3.2 Autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità – progetto di gioco.

3.2.1 Istanza di autorizzazione

L’istanza è compilata utilizzando un’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito www.aams.it, seguendo le istruzioni operative presenti nella sezione “giochi di abilità” del medesimo sito.

Al termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente la stampa dell’istanza che deve essere sottoscritta dal richiedente e trasmessa ad AAMS – Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore - Via della Luce 34-A/bis 00153 Roma – corredata dalla documentazione e dai relativi allegati di cui agli articoli 13 e 14 del decreto.

Le linee guida per la predisposizione del progetto di gioco sono riportate nell’allegato B della presente circolare.

L’introduzione di modifiche, apportate al gioco autorizzato dettate da esigenze di carattere commerciale, non comporta necessariamente la preventiva autorizzazione di AAMS.

Il concessionario è tenuto comunque a comunicare ad AAMS le modifiche che intende apportare al singolo gioco in modo da consentire il controllo delle variazioni rispetto all’originale progetto.

AAMS si riserva la facoltà di verificare la conformità del gioco, rilasciando una eventuale nuova autorizzazione.

3.2.2. Precisazioni sullo svolgimento del gioco

Il prezzo del diritto di partecipazione può assumere valori compresi tra gli importi multipli di € 0,50, fino all’importo massimo di € 100,00. E’ ammessa la possibilità riacquistare più volte un diritto di partecipazione (rebuy o add-on), fermo restando che la somma dei diritti di partecipazione complessivamente acquistati non può, in ogni caso, superare 100,00 €.

Il concessionario può ritenere opportuno adottare, in relazione allo specifico gioco, diversi livelli di abilità per la partecipazione al gioco o prevedere che le sessioni possano svolgersi esclusivamente tra giocatori classificati come appartenenti al medesimo livello.

Sono consentite la istituzione di Jackpot, vale a dire importi aggiuntivi al montepremi, nonché la destinazione a montepremi di una somma minima garantita; in quest’ultimo caso, qualora la quota parte della raccolta stabilita come montepremi sia inferiore alla somma minima garantita, il montepremi deve essere integrato dal concessionario con proprie risorse. Non sono consentiti accantonamenti di quote percentuali di montepremi maturati nelle sessioni di gioco.

3.3 Conti di gioco

Per la gestione dei conti di gioco, si applicano le disposizioni del decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006.

Il concessionario che utilizza un proprio sistema di gestione dei conti di gioco, è tenuto a presentare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Direzione per i giochi - Ufficio 15 – Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore- Via della luce 34-A/bis 00153 Roma), lo schema di contratto per l’approvazione prevista, qualora non abbia provveduto in precedenza.

Nel caso in cui il concessionario si avvalga di un titolare del sistema dei conti di gioco, di cui al decreto del 21 marzo 2006, il collegamento tra il sistema del concessionario e quello del titolare di sistema deve garantire:

- la corretta autenticazione del consumatore, titolare del conto di gioco;

- la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i due sistemi;

- il corretto funzionamento degli apparati di frontiera per la connessione telematica tra i due sistemi.

 

Il concessionario, inoltre, deve garantire:

- Il corretto funzionamento degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici o telefonici utilizzati dai consumatori per la partecipazione al gioco;

- L’accettazione delle giocate esclusivamente se autorizzate dal titolare del sistema dei conti di gioco; a tal fine:

􀂃 il concessionario comunica al titolare di sistema la richiesta effettuata dal consumatore;

􀂃 il titolare di sistema verifica la sussistenza delle condizioni per l’accettazione della giocata, comunicando l’esito al concessionario.

- La corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema dell’acquisto del diritto di partecipazione; a tal fine il concessionario:

􀂃 comunica ad AAMS la richiesta di acquisto del diritto ed ottiene da AAMS l’attribuzione del codice univoco2;

􀂃 invia al titolare di sistema la conferma dell’acquisto ed il relativo codice univoco.

- La corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema dell’assegnazione della vincita; a tal fine il concessionario invia la disposizione di accredito della vincita al titolare di sistema, che conferma l’avvenuto accredito;

 

3.4. Soggetti che partecipano alla singola sessione di gioco

Partecipano al gioco, nella fase di sperimentazione dei giochi di abilità a distanza, di cui al decreto direttoriale 2008/14132 del 17 aprile 2008, i titolari di conto di gioco aperto presso il concessionario ovvero presso il titolare di sistema.

Nel caso di gioco offerto tramite circuito di gioco, la piattaforma deve garantire, inoltre, la partecipazione dei titolari di conto di gioco aperto presso i concessionari aderenti al circuito stesso ovvero presso gli eventuali “titolari di sistema” di cui ciascuno di essi si avvale.

4. Flussi informativi e protocollo di comunicazione con il sistema centralizzato di AAMS

Il collegamento tra il sistema di elaborazione del concessionario e il sistema centralizzato di AAMS deve consentire lo scambio delle informazioni in tempo reale, secondo quanto prevede il protocollo di comunicazione approvato con decreto 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008.

La piattaforma di gioco deve garantire la comunicazione al sistema centralizzato di AAMS3 delle seguenti informazioni:

- apertura di una sessione di gioco;

- piano dei premi;

- acquisto dei diritti di partecipazione;

- chiusura della sessione di gioco;

 

2 Il codice univoco è il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato di AAMS all’atto della convalida.

3 Nel protocollo di comunicazione il sistema centralizzato di AAMS è definito come Sistema di convalida dei diritti di partecipazione

- lista dei vincitori;

- dati relativi all’accredito delle vincite ovvero dei rimborsi, contestualmente all’assegnazione delle vincite o dei rimborsi stessi, secondo quanto previsto dal decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006.

 

I flussi di comunicazione con il sistema centralizzato di AAMS e le relative sequenze di messaggi sono dettagliati nel protocollo di comunicazione.

Tenuto presente che il suddetto protocollo prevede un messaggio di apertura della sessione di gioco, che deve essere scambiato tra concessionario e sistema centralizzato di AAMS prima della trasmissione dei messaggi riguardanti i diritti di partecipazione acquistati dai consumatori, sono previste due distinte modalità per la gestione dei flussi informativi:

- Modalità 1

 

I messaggi di apertura della sessione e di acquisto dei diritti di partecipazione sono trasmessi in stretta sequenza, nella fase immediatamente precedente l’avvio effettivo del gioco;

- Modalità 2

 

Viene trasmesso inizialmente il messaggio di apertura della sessione di gioco. Le richieste di acquisto dei diritti di partecipazione vengono trasmesse contestualmente all’iscrizione al torneo/solitario da parte del consumatore, nel periodo che intercorre tra l’invio del messaggio di apertura della sessione e l’avvio effettivo del gioco. Nella fase immediatamente precedente l’avvio effettivo del gioco, il concessionario è tenuto a inviare un messaggio di convalida della sessione.

In merito ai suddetti flussi, si precisa, inoltre, che:

- A fronte della trasmissione della richiesta di acquisto del diritto di partecipazione, il sistema centralizzato di AAMS restituisce in risposta il codice univoco che convalida il diritto di partecipazione alla sessione di gioco; tale codice deve essere reso visibile al consumatore, così come previsto dall’articolo 8 del decreto, secondo modalità operative descritte dal concessionario nel progetto di piattaforma.

- Per i flussi in Modalità 2 la richiesta del diritto di partecipazione da parte del consumatore è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto, una volta che sia stato inviato dal sistema del concessionario al sistema centralizzato di AAMS il messaggio di convalida della sessione di gioco.

- I dati relativi alla lista dei vincitori devono essere trasmessi al sistema centralizzato di AAMS per tutti i partecipanti alla sessione entro un termine massimo dalla chiusura della sessione; tale termine è proposto dal concessionario nel progetto di piattaforma ed approvato da AAMS. Nel caso di giochi offerti tramite circuito di gioco, è obbligo del concessionario che ha comunicato l’apertura della la sessione di gioco comunicare la suddetta lista ai concessionari aderenti al circuito stesso.

 

Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità della comunicazione, infine, tutti i messaggi sono corredati di firma elettronica. Le specifiche per la generazione e la conservazione dei certificati da utilizzare saranno consegnate al momento dell’autorizzazione.

 

5. Verifiche

5.1 Verifiche di conformità del progetto della piattaforma

L’autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità è subordinata all’esito positivo delle seguenti verifiche:

- Verifica della conformità della documentazione prodotta, rispetto a quanto previsto nelle linee guida di cui all’allegato A e del progetto della piattaforma di gioco ai requisiti previsti nell’ articolo 3 del decreto;

- Prove tecniche di colloquio del sistema del concessionario con il sistema centralizzato di AAMS, ai fini della verifica della conformità di tale colloquio al protocollo di comunicazione di cui al decreto 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008;

- Prove delle funzionalità che il concessionario è tenuto a rendere disponibili ad AAMS ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto, utilizzando le credenziali provvisorie di cui al paragrafo 3.1.1.

 

5.2. Verifica di conformità del progetto di gioco

L’autorizzazione all’esercizio di ciascun gioco di abilità è subordinata all’esito positivo delle seguenti verifiche:

- Verifica della conformità della documentazione prodotta, rispetto a quanto previsto nelle linee guida di cui all’allegato B e del progetto di gioco ai requisiti previsti negli articolo 13 e 14 del decreto;

- verifica della conformità del gioco al citato decreto, utilizzando gli strumenti di simulazione messi a disposizione dal concessionario.

 

5.3. Verifica tecnico-funzionale

Successivamente alla conclusione con esito positivo delle verifiche di cui ai paragrafi 5.1. e 5.2., per almeno un progetto di gioco, AAMS verifica il colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato di AAMS, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS di cui al decreto direttoriale 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto.

Per essere effettuare la verifica tecnico-funzionale, il concessionario è tenuto a fornire ad AAMS le credenziali di accesso e tutti gli strumenti idonei a consentire l’interazione con la piattaforma, effettuando una o più sessioni di gioco.

AAMS si riserva di ripetere il collaudo in presenza di modifiche significative alla piattaforma di gioco.

6. Autorizzazioni all’esercizio del gioco

A seguito dell’esito positivo della verifica tecnico funzionale, di cui al paragrafo 5.3, AAMS rilascia le autorizzazioni, cui sono allegate le istruzioni operative ed ogni strumento idoneo a garantire il colloquio con il sistema centralizzato di AAMS.

7. Determinazione dell’imposta

La base imponibile sulla quale si determina l’imposta, da versare nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4 del Decreto del presidente della Repubblica dell’ 8 marzo 2002, n. 66, è costituita dai diritti di partecipazione, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto, acquistati giornalmente dai titolari di conto di gioco.

L’imposta, nella misura del 3%, è applicata alla base imponibile costituita dai diritti di partecipazione contabilizzati da sistema centralizzato di AAMS:

- per i flussi in modalità 1, al momento dell’accettazione del messaggio di acquisto del diritto di partecipazione da parte del suddetto sistema, con l’ attribuzione del relativo codice di convalida;

- per i flussi in modalità 2, al momento dell’accettazione del messaggio di convalida della sessione da parte del suddetto sistema.

 

Il concessionario obbligato al versamento dell’imposta è quello indicato nel campo “concessionario trasmittente” (campo 1 dell’header) del protocollo di comunicazione.

Nell’area riservata del sito www.aams.it, AAMS rende disponibili i prospetti che riportano il numero complessivo di diritti di partecipazione contabilizzati giornalmente, la base imponibile e la relativa imposta.

I codici tributo da utilizzare per eseguire il versamento sono indicati nel medesimo sito www.aams.it.

(fonte Jamma) 

 

 

 
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